Art. 1.

      1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del «culto di Satana» che, operando clandestinamente, o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli associati, perseguono le proprie finalità con riti e con atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio delle religioni e con abusi rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti della persona.